Descrizione
Inizio della propaganda elettorale; divieto di alcune forme di propaganda
Dal 30° giorno precedente quello della votazione, e quindi da venerdì 10 maggio 2024, ai sensi dell’articolo 6 della legge 212/1956, sono vietati:
- Il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- Ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
- Ogni forma di propaganda luminosa mobile.
Dal medesimo giorno, ai sensi dell’art. 7, comma 1, della legge 24 aprile 1975, n. 130, possono tenersi riunioni elettorali senza l’obbligo di preavviso al questore.
Da venerdì 10 maggio 2024, l’uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all’art 7, secondo comma, della legge n. 130/1975 citata.
Da sabato 25 maggio 2024, sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito delle consultazioni popolare e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo antecedente a quello del divieto.
Da sabato 8 a domenica 9 giugno 2024, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti. In oltre, ai sensi del 2° comma del medesimo art. 9 della L. 212/56, nel giorno della votazione, è vietata ogni forma di propaganda entro il raggio 200 metri dall’ingresso delle Sezioni elettorali.