Elezione 8 e 9 giugno- voto domiciliare per gravi infermità inibenti l’allontanamento dall’abitazione

Dettagli della notizia

Da martedì 30 aprile e lunedì 20 maggio 2024 si può presentare richiesta per esprimere il voto a domicilio, al Sindaco recante l’indirizzo completo della propria dimora e gli allegati di cui al testo completo

Data:

04 Marzo 2024

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Descrizione

AVVISO ALLA CITTADINANZA

Si informa che, in occasione delle Consultazioni elettorali di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024. Le disposizioni sul voto domiciliare(articolo 1 del decreto legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito nella legge 27 gennaio 2006 n. 22, come modificato dalla legge 07/05/2009, n 46 sono previste in favare degli elettori, affetti da gravissime infermità (tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile), nonché gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizione di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali (tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano), possono esprimere il voto a domicilio, facendo pervenire al Sindaco una dichiarazione in carta libera attestante tale volontà e recante l’indirizzo completo della propria dimora.

Tale dichiarazione può essere presentata fra il 40° e il 20°giorno antecedente la data di votazione, ossia fra martedì 30 aprile e lunedì 20 maggio 2024.

Alla dichiarazione dovranno essere allegati:

  • Copia tessera elettorale personale
  • Copia del documento di identità
  • Un certificato medico rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell’Azienda Sanitaria Locale, che attesti l’esistenza delle condizioni di gravissima infermità, ovvero di una grave infermità fisica che comporta la dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tali da impedire al elettore di recarsi al seggio
  • Indirizzo dell ‘abitazione in cui dimora l’elettore e un recapito telefonico

La norma prevede, infatti, che il voto sia raccolto, negli orari di apertura dei seggi, dal Presidente dell’ufficio elettorale di sezione, nella cui circoscrizione è compresa la dimora indicata dall’elettore all’atto della richiesta.

Il Presidente sarà assistito nella fase di raccolta del voto a domicilio da uno degli scrutatori del seggio e dal segretario. Possono partecipare alle operazioni di raccolta del voto domiciliare i rappresentanti di lista che lo richiedono.

Sarà cura del Presidente assicurarsi la libertà e la segretezza del voto. Le schede votate saranno raccolte e custodite dal Presidente e riportate presso il seggio elettorale.

Ultimo aggiornamento: 17/06/2024, 14:06

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