Descrizione
Per le Pubbliche Amministrazioni, compreso gli organi che le rappresentano, vige il divieto di svolgere attività di comunicazione ed informazione che riguardino, anche in via indiretta, le tematiche
connesse al quesito referendario, così come disposto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000 n. 28. Infatti, i l comma 1. dell'art. 9 della legge 28/2000 dispone che: "Dalla data di convocazione
dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in
forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funziona. Tale norma è posta a garanzia del principio di imparzialità della Pubblica Amministrazione,
sancito dall'art 97 della Costituzione.